Statuto dell’ISTITUTO ITALIANO PER LA PRIVACY
come modificato dall’Assemblea Generale del 24 gennaio 2011
Art. 1 – Costituzione – E’ costituita in data 28 aprile 2008 l’associazione senza scopo di lucro denominata ISTITUTO ITALIANO PER LA PRIVACY, con sede in Roma alla piazza di San Salvatore in Lauro 13.
Art. 2 – Oggetto e finalità – I dati sono beni preziosi quanto delicati nella società dell’informazione: ogni loro trattamento comporta il dovere di rispettare e difendere diritti fondamentali delle persone. L’ISTITUTO ITALIANO PER LA PRIVACY intende pertanto favorire la protezione dei dati e la riservatezza delle persone nella società dell’ICT, cercando tuttavia di armonizzare queste imprescindibili tutele con un’idea di mercato che sia al contempo aperto e sostenibile, giusto e dinamico, tenuto conto dei nuovi contesti economici globali. Per questi obiettivi, l’Istituto considera come indispensabili vie d’azione la diffusione, l’approfondimento e l’aggiornamento di una responsabile cultura della privacy tra gli operatori del mercato ICT e degli altri settori critici per il trattamento dei dati personali in Italia e in Europa. Tali finalità andranno sviluppate anche mediante un’intensa attività di studio che consenta nel tempo di produrre, pubblicare e divulgare analisi, ricerche, documenti sulle problematiche privacy più rilevanti per il corretto svolgersi delle differenti iniziative economiche, imprenditoriali, istituzionali e professionali in genere.
Art. 3 – Garanzie e requisiti – Si stabiliscono inderogabilmente per questa associazione:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 4 – Esercizio dei diritti associativi – L’adesione all’associazione comporta l’esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l’eleggibilità ad ogni carica all’interno dell’associazione. Sono Soci dell’Associazione con diritto di elettorato attivo e passivo i Soci Colleghi, i Soci Sostenitori e i Soci Benemeriti. Si stabilisce per gli associati maggiori d’età e per le persone giuridiche socie, a mezzo di un loro rappresentante, il pieno diritto di voto nelle riunioni assembleari.
Art. 5 – Soci Colleghi (Fellows) – Sono Soci Colleghi (Fellows) dell’associazione i cittadini italiani di età maggiore di 18 anni, laureati in materie giuridiche o economiche oppure, a prescindere dal titolo di studio conseguito, in possesso di competenze specifiche sulla privacy, intesa come tutela della riservatezza e come protezione dei dati personali, maturate in ambiti professionali o di ricerca, i quali, condividendo l’oggetto e le finalità, vi abbiano aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Statuto. La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell’istituto e l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi in materia di privacy e protezione dei dati personali.
Art. 6 – Modalità di adesione per Soci Colleghi (Fellows) – La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal Regolamento specifico. L’accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro trenta giorni, dopo i quali il silenzio equivale a rigetto. Qualora la domanda di adesione venga accolta dal Consiglio di amministrazione, la qualifica di socio Fellow si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.
Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci Colleghi (Fellows) – I soci Fellows partecipano alle attività dell’associazione in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale e con i requisiti di appartenenza di cui all’articolo 5. Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi Direttivi. Ogni socio si impegna alla massima lealtà e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci.
Art. 8 – Perdita della qualità di socio. La qualità di Socio Fellow si perde nei seguenti casi:
a) dimissioni
b) mancato rinnovo
c) espulsione per perdita dei requisiti o atti contrari allo statuto
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi al Consiglio dei Probiviri. L’espulsione viene inflitta dal Consiglio dei Probiviri in seguito a procedimento disciplinare o su segnalazione di perdita dei requisiti da parte del Consiglio di Amministrazione. La decadenza per mancato rinnovo s’intende perfetta dopo 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota come da successivo art. 10.
Art. 9 – Elettorato attivo e passivo dei Soci Fellows – Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo sono esercitati dai Soci Fellows e si acquisiscono decorsi i termini di accoglimento della domanda di adesione previsti dallo Statuto.
Art. 10 – Quote associative dei Soci Fellows – Decadenza per mancato rinnovo – Esercizio del diritto di voto – Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre di ogni anno determina l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo. Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di ottobre dell’anno a cui la quota si riferisce. Il mancato versamento entro il mese successivo determina la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai Soci Fellows che abbiano già versato la quota per l’anno in corso.
Art. 11 – Pubblicità e aggiornamento dell’elenco dei Soci Fellows – L’elenco dei soci non è segreto. Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 – Soci Sostenitori e Soci Benemeriti – Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, attraverso un loro rappresentante, che contribuiscano in maniera considerevole alle attività dell’Istituto. La quota di iscrizione valida per ottenere la qualifica di Socio Sostenitore viene stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, e può essere diversificata a priori, ogni anno, in base a criteri di grandezza (volume economico, numero di dipendenti) del Socio Sostenitore. La qualifica di Socio Sostenitore conferisce piena legittimazione elettorale attiva e passiva all’interno dell’associazione, in maniera identica a quella prevista per i Soci Fellows. Ogni Socio Sostenitore è membro di diritto dell’Assemblea dei Sostenitori, se costituita. La qualità di Socio Sostenitore si perde per dimissioni o mancato rinnovo. Sono Soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche che riconoscano significativi contributi a favore dell’associazione, secondo quanto valutato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e comunque mai in misura minore rispetto a quanto gli stessi soggetti avrebbero versato a titolo di quota come Soci Sostenitori. La qualifica di Socio Benemerito conferisce piena legittimazione elettorale attiva e passiva all’interno dell’associazione, in maniera identica a quella prevista per i Soci Fellows. Ogni Socio Benemerito è membro di diritto dell’Assemblea dei Sostenitori e del Comitato dei Sostenitori, se costituiti. La qualità di Socio Benemerito si perde per dimissioni o mancato rinnovo.
Art. 13 – Soci Onorari – Il Consiglio d’Amministrazione può nominare – dopo avere ottenuto il consenso del Comitato Scientifico – Soci Onorari, senza diritto di voto. I Soci Fondatori restano Soci Onorari a vita senza diritto di voto, nel caso di mancato rinnovo della loro iscrizione ordinaria e salvo dimissioni. La qualità di Socio onorario si perde per dimissioni o espulsione.
Art. 14 – Organi Nazionali Sono Organi Nazionali:
1. l’Assemblea Generale
2. il Presidente
3. il Segretario generale
4. il Direttore Scientifico
5. il Consiglio di Amministrazione
6. il Comitato Scientifico
7. l’Assemblea dei Sostenitori
8. il Comitato dei Sostenitori
9. il Consiglio dei Probiviri
Art. 15 – Consiglio di Amministrazione (CdA), Presidente, Segretario Generale – Il Consiglio di Amministrazione è composto di minimo due e massimo nove membri. All’interno del CdA si eleggono il Presidente, il Segretario Generale e il Direttore Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione ha durata triennale, è nominato con la costituzione dell’associazione e di seguito eletto ogni tre anni dall’Assemblea, che elegge sei membri, e dal Comitato dei Sostenitori, se costituito, che elegge tre membri. I soci fondatori dell’associazione restano a vita, salvo dimissioni, componenti ad honorem senza diritto di voto del Consiglio di amministrazione, in caso di cessazione dell’incarico o in mancanza di rielezione. Il Segretario Generale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dell’associazione, provvedendo altresì, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, alla valutazione ed accettazione delle domande di adesione dei Soci Fellow. Il Segretario Generale predispone il piano di fund-raising da sottoporre ad approvazione da parte del Comitato dei Sostenitori, se costituito, e propone, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Scientifico e al Comitato dei Sostenitori, se costituito, le borse di studio e di ricerca. Il Segretario Generale informa altresì periodicamente l’assemblea della situazione economico finanziaria dell’associazione. Il Segretario Generale redige annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, anche con l’assistenza di professionisti contabili esterni all’associazione, e li presenta all’Assemblea Generale per l’approvazione di questa, predispone inoltre il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalle norme regolamentari. Il Segretario Generale predispone, anche con l’assistenza di professionisti contabili esterni, i rendiconti obbligatori richiesti dalla legge e le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione dell’associazione.
Il Consiglio di Amministrazione coordina le attività istituzionali di carattere esclusivamente non commerciale dell’associazione, decidendo le linee guida di studio e ricerca e le politiche di comunicazione scientifica dell’Istituto. Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza dell’associazione e svolge l’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini statutari; effettua pagamenti, incassa crediti, apre conti correnti bancari e ne dispone le operazioni; provvede alla riscossione degli eventuali contributi pubblici o comunque dovuti per legge. Il Segretario Generale guida l’Assemblea Generale, cura i rapporti comunicativi del Consiglio di Amministrazione al suo interno e con gli altri organi dell’associazione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge e quanto specificato per l’indirizzo dell’attività scientifica senza scopo di lucro e dagli articoli 16 e 21 del presente Statuto, il Presidente, il Direttore Scientifico e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Segretario Generale non hanno alcun potere di gestione ordinaria o straordinaria dell’associazione, non possono disporre operazioni, sottoscrivere contratti o assumere altre obbligazioni esterne per conto dell’associazione. Il Presidente e il Direttore Scientifico hanno il diritto di rappresentare sul piano scientifico e culturale l’associazione in convegni, dibattiti, confronti di studio e ricerca, nonché sugli organi di stampa e sugli altri media, mediante articoli, interviste, comunicati, interventi.
Art. 16 – Comitato Scientifico – Il Comitato Scientifico è composto da minimo tre e massimo trenta studiosi della materia privacy o professionisti che operino in ambiti strettamente connessi alla gestione di dati personali, quali giornalismo, sanità, telecomunicazioni, internet e altri che verranno di volta in volta individuati. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, in base a criteri di eccellenza. La carica ha durata triennale e può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione solo all’unanimità. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei due terzi, valuta i lavori prodotti dai Soci Fellows e indirizza gli studi scientifici dell’Istituto, svolge la funzione di cui all’articolo 13, sceglie di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione i relatori dei convegni organizzati dall’associazione e seleziona gli scritti proposti dal Cda per la pubblicazione di libri dell’Istituto. Insieme con il Comitato dei Sostenitori, se costituito, il Comitato Scientifico approva le borse di studio e ricerca proposte dal CdA.
Art. 17 – Assemblea dei Sostenitori – Ogni Socio Sostenitore o Benemerito è membro di diritto dell’assemblea dei Sostenitori, se espressamente costituita dagli aventi diritto; se si tratta di persona giuridica, il Socio nomina un proprio rappresentante in seno all’assemblea dei Sostenitori. L’elenco dei Soci Sostenitori o Benemeriti è aggiornato e reso pubblico sul sito e nelle iniziative dell’Istituto.
Art. 18 – Comitato dei Sostenitori – Il Comitato dei Sostenitori, se costituito, è composto di minimo tre e massimo nove membri, eletti dall’Assemblea dei Sostenitori con durata triennale, ai quali si aggiungono i Soci Benemeriti; approva il piano di fund-raising predisposto annualmente dal CdA e approva insieme con il Comitato Scientifico l’erogazione delle borse di studio e di ricerca proposte dal Segretario Generale.
Art. 19 – L’Assemblea Generale – L’Assemblea Generale, alta assise dell’associazione, è composta dai Soci Fellows e dai Soci Sostenitori e Benemeriti, e definisce ed indirizza la linea dell’Istituto. Compete esclusivamente all’Assemblea Generale modificare lo Statuto. Partecipano all’Assemblea con diritto di voto i soci che risultano in regola come da modalità stabilite da Statuto. Le delibere assembleari sono pubblicate nella bacheca, informatica o cartacea, dell’associazione e conservate agli atti per essere visionate in ogni momento dai Soci. La convocazione dell’assemblea è inviata a ciascun socio a mezzo posta elettronica con almeno sette giorni di anticipo.
Art. 20 – Validità delle delibere – Tutti gli organi collegiali deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto, e le elezioni delle assemblee si svolgono con modalità proporzionali pure.
Art. 21 – Responsabili scientifici di Settore – Il Consiglio di Amministrazione può istituire Responsabili di settore o materia, i cui lavori sono coordinati dal Direttore Scientifico, dotati del diritto di presenza, su richiesta, ma non di voto in seno al Consiglio di Amministrazione.
Art. 22 – Le attività dell’Associazione sono finanziate da: quote associative versate dai Soci Fellows, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti; contributi volontari di soci o di terzi; contributi pubblici ove consentiti; sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge. L’ammontare delle quote associative e delle quote di affiliazione è stabilito annualmente dal Segretario Generale, previa approvazione, in caso di loro modifica rispetto all’anno precedente, dell’Assemblea dei Soci. Il Segretario Generale determina i criteri di ripartizione delle risorse e li sottopone ad approvazione annuale all’Assemblea generale, fatto salvo quanto previsto agli artt. 15 e 16. L’associazione potrà eseguire operazioni commerciali purché tale attività non risulti prevalente su quella istituzionale. L’associazione può erogare compensi per prestazioni d’opera intellettuale ai propri soci o amministratori o a professionisti terzi, osservando le regole contabili di legge: l’ammontare complessivo dei compensi per i Membri del Consiglio di Amministrazione è deliberato in bilancio dall’assemblea.
Art. 23 – Giurisdizione esclusiva – Ogni membro dell’associazione è tenuto a ricorrere preventivamente al Consiglio dei Probiviri, se istituito, in caso di controversie riguardanti: l’attività dell’associazione, le garanzie e i principi di cui all’articolo 3, i bilanci, l’applicazione dello statuto, nonché i rapporti tra gli Organi dell’Associazione.
Art. 24 – Consiglio dei Probiviri – Il Consiglio dei Probiviri è organo eventuale, composto da tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea Generale. I componenti del Consiglio dei Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio dei Probiviri nomina nel suo seno un Segretario della Commissione. Il Presidente della Commissione è scelto, tra i membri eletti della Commissione, dal Consiglio di Amministrazione dell’associazione. In ordine alle decisioni di cui al precedente articolo il Consiglio dei Probiviri è giudice unico non appellabile.
Art. 25 – Potere regolamentare del Segretario Generale – Il Segretario Generale provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione dello Statuto, ferme restando le competenze previste da quest’ultimo per l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e per gli altri organi dell’associazione.
Art. 26 – Modifiche statutarie – Le modifiche statutarie sono di competenza dell’Assemblea Generale. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea Generale può tuttavia delegare al Consiglio di Amministrazione la potestà di modificare tutti o parte degli articoli dello Statuto. La delega al Consiglio di Amministrazione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto all’Assemblea Generale. Le modifiche operate dall’Assemblea Generale agli articoli 2, 3, 4, 23, 24, 26, 27 devono essere approvate dal Consiglio dei Probiviri o, in sua assenza, dal Consiglio di Amministrazione e in mancanza di tale approvazione si considerano nulle.
Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali – A decorrere dalla fondazione per un periodo di tre anni, al fine di avviare l’Istituto, il Consiglio di Amministrazione sarà formato dai soci fondatori e da quanti questi ultimi nomineranno a maggioranza. Entro due mesi dalla nascita dell’associazione, il Consiglio di amministrazione nominerà i membri del Comitato Scientifico.