Riforma del Registro opposizioni al telemarketing: il legislatore corregga il tiro

Roma, 6 marzo 2017 – L’Istituto Italiano per la Privacy è seriamente preoccupato per la nuova norma in discussione in Parlamento e che potrebbe vedere la luce tra poco, in materia di estensione del Registro pubblico delle opposizioni e telemarketing. E dire che, come molti sanno, l’IIP fu l’ispiratore scientifico della riforma che – illo tempore – introdusse tale sistema in Italia mutuandolo dalle best practice di stampo anglosassone. Sistema, questo, da moltissimi criticato aprioristicamente per anni, e poi, per paradosso, sistema che adesso proprio gli stessi ultra-critici vorrebbero estendere perfino alla gestione sostitutiva, centralizzata da parte dello Stato, di tutti i consensi e le opposizioni privacy in ambito di marketing diretto telefonico.

Luca Bolognini, avvocato e Presidente dell’Istituto, commenta: “La formulazione che abbiamo potuto leggere della norma proposta è disarmante per inapplicabilità, probabile incostituzionalità e palese incompatibilità con il diritto europeo. Si vorrebbe, dalla data di entrata in vigore della nuova legge, azzerare il valore delle manifestazioni di volontà (i consensi al marketing diretto telefonico) di tutti gli utenti e contraenti di servizi telefonici italiani, con evidente violazione a pie’ pari della libertà di determinazione delle persone nonché in difformità netta rispetto alla disciplina europea vigente.”

Bolognini aggiunge: “Dire, con norma interna nazionale, che il consenso della singola persona fisica, dato liberamente e specificamente al singolo titolare del trattamento, debba “cedere” innanzi ad una mera iscrizione general-generica a un Registro delle opposizioni statale (la cui consultazione da parte dei titolari del trattamento è peraltro a pagamento) significa in un colpo solo: A. minare un pezzo di libertà fondamentali d’autodeterminazione degli individui, in particolare legata al principio di specificità e libertà del consenso almeno con riferimento ai consensi accordati fino ad oggi; B. penalizzare i diritti e le libertà d’impresa (riconosciuti anche in Carta dei Diritti UE) e in generale le aspettative giuridiche meritevoli di protezione nei nostri ordinamenti (per cui non si possono esigere dal cittadino, dall’imprenditore, dalle organizzazioni sociali adempimenti di obblighi impossibili, irragionevoli o eccessivamente gravosi e sbilanciati, come naturalmente diverrebbe questa assurda “trappola” legislativa – si pensi in concreto ad un titolare del trattamento che, una volta ottenuto un nuovo libero consenso uti singuli, dovesse comunque subito e di continuo accertarsi, pagando il list washing al Registro, che quello stesso interessato non si sia poi iscritto un minuto dopo al Registro); C. calpestare la regola europea del consenso specifico, libero e informato in difformità netta rispetto alla disciplina europea vigente (art. 7.1.a) della Direttiva 95/46/CE) e ventura (art. 6 Reg. 2016/679/UE applicato direttamente in ogni Stato membro dal 25 maggio 2018, qui l’incompatibilità sarebbe sia per contrasto sia per ripetitività). Un po’ come se la recente norma sui limiti alla delocalizzazione dei call center avesse vietato l’export di dati fuori dall’Italia, scontrandosi con la libera circolazione intra-UE dei dati personali… da procedura di infrazione; D. porsi in aperto contrasto con il principio d’irretroattività degli obblighi di legge ex art. 11.1 delle Disposizioni sulla legge in generale, che, si sa bene, non ha valenza solo processuale.

In conclusione, Bolognini chiede un ripensamento o almeno un compromesso che limiti i danni: “Il nostro auspicio, ragionato e motivato, è che il legislatore fermi del tutto questa locomotiva che asseconda un sentimento confuso e legittimo di fastidio dei cittadini contro le telefonate moleste, traducendolo però in un rimedio che è peggiore del male. Se così non fosse, anche per non incorrere in gravi censure per i motivi che abbiamo elencato sommariamente, si potrebbe immaginare una soluzione di compromesso, per la quale:
1. comunque tutti i consensi specifici, liberi e informati al marketing telefonico diretto, rilasciati dagli interessati prima dell’entrata in vigore della nuova legge, si debbano considerare validi anche dopo la sua entrata in vigore;
2. tutti i consensi di cui al punto 1 debbano considerarsi indenni rispetto alla nuova disciplina, per cui un consenso liberamente prestato, che fosse stato ottenuto dal titolare del trattamento prima dell’entrata in vigore della nuova legge, dovrebbe non risentire in alcun modo dell’eventuale iscrizione dell’interessato al Registro pubblico delle opposizioni, non decadendo in presenza della stessa ma solo con opposizione specifica dell’interessato al singolo titolare ex art. 7.4.b) del Codice privacy;
3. si riferisca l’efficacia dell’iscrizione al Registro, come opposizione al trattamento, solo e soltanto ai consensi ottenuti dal titolare del trattamento dopo l’entrata in vigore della legge.
La soluzione qui proposta attenua in parte significativa le possibili censure alla nuova norma, sebbene, a nostro avviso, non eviti comunque rimproveri per irragionevole costrizione ad impossibilia delle imprese titolari del trattamento e per la netta incompatibilità con la disciplina privacy europea, vigente e futura
.”